Art. 2.

      1. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate al comma 1 dell'articolo 143

 

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sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti in materia, l'applicazione della procedura di mobilità per i dipendenti e, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente stesso».